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Aggiornamenti su indennità Collaboratori Sportivi

1. Ieri la Società ha disposto 20.886 pagamenti, per un ammontare complessivo di euro 16.602.800.

Tali pagamenti fanno riferimento: 

  • all’erogazione di 274 indennità di euro 600, relative al mese di giugno 2020, i cui beneficiari hanno prodotto documentazione idonea a dimostrare che il contratto non fosse gratuito come dichiarato in piattaforma;
  • all’erogazione automatica di 256 indennità di euro 600, relative al mese di giugno 2020, che facevano riferimento alla casistica “Agenzia delle Entrate”;
  • all’erogazione automatica di 3.924 indennità di euro 800, relative al mese di novembre 2020, per cui i beneficiari hanno usufruito della riapertura dei termini offerta dalla Società, confermando i requisiti in piattaforma informatica entro il 15 dicembre 2020;
  • all’erogazione automatica di 9.130 indennità di euro 800, relative al mese di dicembre 2020, per cui i beneficiari hanno usufruito della riapertura dei termini offerta dalla Società, confermando i requisiti in piattaforma informatica entro il 15 dicembre 2020;
  • all’erogazione di 7.302 indennità di euro 800, deliberate nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre u.s. e relative al mese di novembre 2020, di cui 4.736 relative a domande per cui era stato disposto l’approfondimento istruttorio.  

Con riferimento alle altre domande presentate nel mese di novembre, la Società continuerà gli approfondimenti istruttori, all’esito dei quali verranno richieste eventuali integrazioni istruttorie ai soggetti che necessiteranno di ulteriori approfondimenti. Ciò vale anche per le domande presentate nel corso del mese ndi dicembre, che sono già state tutte esaminate dagli uffici per la prima istruttoria. 

Si rammenta, infatti, che nel mese di novembre si è registrato un flusso di domande anomalo, la maggior parte delle quali fa riferimento a soggetti che nel 2019 non avevano alcun reddito sportivo.

Trattandosi di risorse pubbliche, ciò ha determinato la necessità di un’attività istruttoria molto rigorosa di tutta la documentazione allegata alle nuove domande. Consapevole del contesto emergenziale e delle difficoltà connesse al blocco delle attività sportive, la Società sta svolgendo tali attività, con uno sforzo ancora superiore al passato proprio per via delle difficoltà ulteriori che necessitano questi approfondimenti e sapendo bene quanto sia doveroso corrispondere alle attese dei collaboratori sportivi e, al tempo stesso, tutelare le risorse pubbliche.

Via via che le domande supereranno la fase di verifica, verranno corrisposte le relative indennità, come è accaduto per le prime 4.736 di cui è stato disposto ieri il pagamento. Ove invece permanessero necessità di approfondimento, verranno richieste integrazioni istruttorie, che potranno essere fornite attraverso il caricamento in piattaforma informatica dei relativi documenti.

Si precisa, che in considerazione della rappresentata necessità di tutelare le risorse pubbliche e della richiesta ricevuta dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, nel corso dell'istruttoria condotta da questa Società - con particolare riferimento all'elenco dei beneficiari dell'indennità - potrà essere interessata la Guardia di Finanza per le attività di ricerca e repressione di eventuali truffe connesse alle indebite percezioni di contributi pubblici.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto del parere reso dall’Avvocatura dello Stato in ordine alle problematiche relative ai soggetti per cui si erano registrate incoerenze tra le dichiarazioni rese nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande e i dati contenuti nei registri dell’INPS.

A tal proposito, l’Avvocatura dello Stato – alla luce della normativa susseguitasi in materia e in particolare del combinato disposto tra l’art. 3 del decreto del 6 aprile 2020 e l’art. 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – ha ritenuto che gli iscritti alla gestione separata INPS non possono essere beneficiari dell'indennità per collaboratori sportivi, ma piuttosto delle indennità riconosciute dall’INPS.

La Società, dunque, ha richiesto all’INPS di esplicitare formalmente che i soggetti presenti negli elenchi trasmessi dalla Società, per cui l’INPS ha erogato l’indennità, siano anche iscritti alla gestione separata dell’INPS. Per tutti questi soggetti, l’indennità di Sport e Salute non è dovuta; preclusione che perdura anche per le successive mensilità.

In considerazione del fatto che nei successivi decreti ministeriali è rimasto fermo il riferimento all’art. 27, nonché al divieto di cumulabilità tra l’indennità richiesta e quelle di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai beneficiari di altre indennità, infatti, l’Avvocatura dello Stato ha comunicato che appare, in ogni caso, precluso l’accesso all'indennità per i collaboratori sportivi anche per le successive mensilità.

Parallelamente, sarà attivato un tavolo con l’INPS per la più efficiente gestione delle procedure di recupero nei confronti dei soggetti per cui si riscontri la violazione del divieto di cumulo delle indennità.

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