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FAQ

La procedura.

L’indennità spetta ai collaboratori sportivi (atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali etc.) che abbiano un rapporto con il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro del CONI alla data del 17 marzo 2020.

Il rapporto di collaborazione deve essere attivo alla data del 23 febbraio 2020.

Non possono chiedere l’indennità i titolari di Partita Iva, le persone iscritte alla Gestione Separata dell’INPS, i pensionati, coloro che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza e tutti coloro che hanno altri redditi da lavoro, poiché ricadono nelle altre forme di sostegno previste. L’indennità non è cumulabile con altre prestazioni e indennità previste dal Decreto Legge Cura Italia, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl Rilancio).

La domanda può essere presentata, entro il termine perentorio del 15 giugno 2020, dal collaboratore sportivo soltanto attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14.00 di lunedì 8 giugno 2020 sul sito di Sport e Salute (www.sportesalute.eu): tutte le dichiarazioni saranno compilate nell’ambito della piattaforma, attraverso cui dovranno essere allegati i documenti richiesti (documento d’identità, copia del contratto o della lettera d’incarico o attestazione dell'organismo sportivo committente completa dei requisiti di legge, ovvero, in assenza dei precedenti, prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020.

La piattaforma certificherà data e ora di ricevimento della domanda. Sport e Salute effettuerà controlli e verifiche, anche richiedendo agli Organismi Sportivi di confermare la veridicità delle dichiarazioni. Ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla ricezione della domanda o dalla successiva data di integrazione dei documenti.

Erogazione automatica.

L’art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 29 maggio 2020 prevede poi espressamente che l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 venga erogata da Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda, ai soggetti che sono stati già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità.

Per quanto sopra, tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per il mese di marzo 2020, riceveranno il pagamento dell’indennità aprile e maggio 2020 senza dover presentare una nuova domanda. Si invita pertanto a verificare l’avvenuta erogazione sullo stesso conto corrente su cui è stata accreditato il bonus relativo a marzo 2020.

Chi avesse già presentato la domanda per il mese di marzo 2020, ma non avesse ancora ricevuto l’indennità, è tenuto a fornire le integrazioni istruttorie che Sport e Salute gli ha richiesto per poter ottenere l’indennità di marzo 2020 e, in tale sede, potrà anche caricare i documenti che ritiene necessari per l’indennità di aprile e maggio 2020.

Se le integrazioni richieste soddisfacessero i requisiti richiesti dalla legge, gli verrà corrisposta l’indennità di marzo 2020 e, conseguentemente, anche l’indennità di aprile e maggio 2020. 

 

1) CHI HA DIRITTO ALL’INDENNITÀ?

I titolari di rapporti di collaborazione sportiva, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività presso il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),  le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2) HO GIA’ RICEVUTO IL PAGAMENTO DEL MESE DI MARZO, DEVO RIFARE LA DOMANDA PER I MESI DI APRILE E MAGGIO?

No, non deve presentare alcuna ulteriore domanda; dovrebbe aver ricevuto già anche il pagamento per aprile e maggio sull’IBAN già utilizzato per il pagamento dell’indennità di marzo. Controlli il suo conto corrente.

3) HO GIA’ FATTO LA DOMANDA PER IL MESE DI MARZO, MA NON HO ANCORA RICEVUTO IL PAGAMENTO. DEVO RIFARE LA DOMANDA PER I MESI DI APRILE E MAGGIO?

No, non è necessario, dovrebbe aver ricevuto una mail con la richiesta di integrazione alla domanda e alla tipologia di integrazione richiesta. Controlli la sua mail.

4) NON HO PRESENTATO LA DOMANDA PER IL MESE DI MARZO POSSO PRESENTARLA ORA E RICHIEDERE IL BONUS ANCHE PER MARZO

Può presentare la domanda ma vale solo per i mesi di aprile e maggio.

5) È STATA PREVISTA UNA PRIORITÀ PER OTTENERE L’INDENNITÀ?

Il decreto ministeriale prevede soltanto una priorità cronologica. A tal fine, verrà considerata la data e l’ora di avvenuta presentazione della domanda.

6) SONO TITOLARE DI PARTITA IVA, POSSO PRESENTARE DOMANDA?

Se sei un libero professionista titolare di Partita Iva non devi presentare domanda a Sport e Salute. Se ricorrono gli altri requisiti di legge, rientri nella casistica prevista dagli articoli 27 del Decreto Cura Italia e 84 del DL Rilancio, quindi dovrai presentare domanda direttamente all’INPS.

7) HO UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON UNO DEI SOGGETTI INDICATI DAL DM, HO DIRITTO ALL’INDENNITÀ?

Ove ricorrano i requisiti di legge. Resta fermo tuttavia che se sei iscritto alla Gestione Separata dell’INPS dovrai presentare domanda direttamente all’INPS ai sensi degli articoli 27 del Decreto Cura Italia e 84 del DL Rilancio.

8) COSA È LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS?

La Gestione Separata INPS nasce per dare una tutela a quei lavoratori autonomi che non hanno una propria cassa professionale e che non esercitano attività di impresa (commercianti, artigiani e coltivatori diretti hanno una propria Gestione di riferimento presso l’Istituto). Tra questi, a titolo di esempio, collaboratori coordinati e continuativi, altri liberi professionisti per i quali non è prevista un’apposita cassa previdenziale, lavoratori autonomi occasionali (per cui esiste l’obbligo di iscrizione al superamento dei 5 mila euro annui).

9) COME CI SI ISCRIVE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS?

Ci si iscrive direttamente seguendo le indicazioni contenute nella pagina web dell’INPS dedicata al servizio: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45795

10) LAVORO PER UN’ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA NON ISCRITTA AL REGISTRO DEL CONI, POSSO RICHIEDERE L’INDENNITÀ?

No. Per avere diritto all’indennità le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche presso cui si presta l’attività devono essere iscritte nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI. Si precisa che l’iscrizione deve sussistere alla data del 17 marzo 2020.

11) LAVORO PER UN ORGANISMO SPORTIVO NON RICONOSCIUTO DAL CONI, POSSO RICHIEDERE L’INDENNITÀ?

No. Per avere diritto all’indennità, il rapporto di collaborazione deve essere instaurato con un Organismo Sportivo, tra quelli indicati nel decreto ministeriale (FSN, DSA, EPS), riconosciuto dal CONI.

12) SONO UN ATLETA TITOLARE DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, POSSO PRESENTARE DOMANDA?

Sì, a condizione che sussistano anche tutti gli altri requisiti di legge.

13) HO UN CONTRATTO/RAPPORTO GRATUITO, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’?

No. L’indennità ristora i titolari di rapporti di collaborazione sportiva che prevedevano un compenso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività

14) HO UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO STRANIERO, E’ VALIDO?

Si, a condizione che sia in corso di validità.

15) AD APRILE E MAGGIO NON HO PERCEPITO NULLA, MA AVRÒ UN LAVORO PART TIME NEI MESI SUCCESSIVI, SONO ESCLUSO?

No, l'indennità è attribuita ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito, o abbiano percepito in parte, la relativa retribuzione per i mesi di aprile e maggio 2020.

16) AD APRILE E MAGGIO HO RICEVUTO RATEO/SALDO DI UN LAVORO SVOLTO NEI MESI PRECEDENTI, POSSO FARE DOMANDA?

Sì, non devi aver percepito altro reddito per i mesi di aprile e maggio 2020.

17) NON HO CONTRATTO E IL MESE DI FEBBRAIO NON ME LO HANNO PAGATO, POSSO DARE CEDOLINO GENNAIO 2020?

No, il Decreto Ministeriale richiede tra i documenti da allegare alla domanda, tra gli altri, copia del contratto di collaborazione (o lettera di incarico o attestazione dell'organismo sportivo committente da cui risultino tutti gli elementi di legge) o in assenza, copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020.

18) IL MIO CONTRATTO PREVEDE UN COMPENSO FORFETTARIO CHE STO CONTINUANDO A PERCEPIRE, POSSO PRESENTARE DOMANDA?

No, l’indennità è prevista soltanto per coloro che, a causa dell’emergenza, non percepiscano il reddito corrispondente al mese di aprile e maggio oppure abbiano avuto, a causa del Coronavirus, avuto una sospensione o riduzione del compenso.

19) NEL MESE DI APRILE E MAGGIO HO SVOLTO ALCUNE ORE DI LEZIONE ON LINE E/O QUANDO L’ASSOCIAZIONE HA RIAPERTO AL PUBBLICO; PERTANTO HO PERCEPITO UN REDDITO DA COLLABORAZIONE SPORTIVA PER QUEL PERIODO. POSTO CHE LA LEGGE PREVEDE CHE IO NON DEBBA AVER PERCEPITO “ALTRO” REDDITO PER IL MESE DI APRILE E MAGGIO 2020, POSSO PRESENTARE RICHIESTA DI CONTRIBUTO?

Sì, se a causa del Coronavirus c’è stata una riduzione delle attività e del compenso che avresti percepito.

20) NEL 2019 HO PERCEPITO COMPENSI SUPERIORI A 10.000 EURO, POSSO PRESENTARE DOMANDA?

Sì.

21) SONO UN TUTOR DEL PROGETTO SPORT DI CLASSE, HO DIRITTO ALL’INDENNITÀ?

Sì. Anche i tutor possono presentare domanda come gli altri e, ove ricorrano tutti i requisiti, l'indennità prevista dal Decreto Legge sarà sostitutiva del corrispettivo previsto dal contratto per il mese di aprile e maggio.

22) HO UN CONTRATTO CHE PER IL MESE DI MARZO AVREBBE DATO DIRITTO A MENO DI 600 EURO, POSSO RICHIEDERE L’INDENNITÀ?

Se rientra nella casistica dell’articolo 98, sì, avrai comunque diritto all’indennità di euro 600.

23) SONO TITOLARE DI PIÙ RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SPORTIVA DI AMMONTARE DIFFERENTE, HO DIRITTO A UN’INDENNITÀ PER CIASCUNA COLLABORAZIONE?

No, l’indennità è unica.

24) SONO TITOLARE DI PIÙ RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SPORTIVA CON VARIE ASD/SSD, DEVO PRESENTARE DOMANDA INDICANDO TUTTE LE COLLABORAZIONI O È SUFFICIENTE INDICARNE UNA SOLA?

È necessario indicarne una sola. Premurati di verificare che la ASD/SSD sia iscritta al Registro del Coni.

25) HO UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE IN FORMA DI STAGE POSSO RICHIEDERE L’INDENNITÀ?

Sì, purché il contratto di collaborazione stipulato rispetti gli altri requisiti previsti dalla legge.

26) PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE POSSO PRENDERE BONUS?

Lo stato di Presidente o vicepresidente non è preclusivo di per sé, avrai diritto all’indennità se sono “collaboratori” dell’associazione e sussistono tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.

27) L’INDENNITÀ SPORTIVA È CUMULABILE CON UN’ALTRA INDENNITÀ PREVISTA DAL DECRETO CURA ITALIA?

No. Ai sensi del Decreto Ministeriale l’indennità non è cumulabile con le prestazioni e le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto CuraItalia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero:

  • Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
  • Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
  • Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
  • Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
  • Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
  • Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Indennità lavoratori del settore agricolo;
  • Indennità lavoratori dello spettacolo;
  • Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
  • Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
  • Indennità per i lavoratori domestici.

28) L’INDENNITÀ SPORTIVA È CUMULABILE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA?

No. Il decreto ministeriale prevede espressamente che l’indennità non è riconosciuta a chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza nel mese di aprile e maggio 2020, anche parziale.

29) PERCEPISCO LA NASPI, POSSO PRESENTARE DOMANDA?

No. Poiché l’indennità NASPI è sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile (art. 6, comma 2, TUIR).

30) SONO TITOLARE DI PENSIONE O SONO ISCRITTO AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE, POSSO PRESENTARE DOMANDA?

No. Il Decreto Ministeriale non riconosce l’indennità qualora i soggetti siano titolari di pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, o che siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

31) PERCEPISCO LA PENSIONE DI INVALIDITÀ/ O LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, POSSO PRESENTARE LA DOMANDA?

Sì. Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono compatibili per quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del TUIR.

32) PERCEPISCO ALTRO REDDITO DA LAVORO, POSSO ACCEDERE ANCHE ALL’INDENNITÀ PER COLLABORATORI SPORTIVI?

No. Per avere diritto all’indennità, devi infatti auto-certificare: • di avere un rapporto di collaborazione attivo alla data del 23 febbraio 2020, ridotto, cessato o sospeso in conseguenza dell'emergenza epidemiologica. • di non aver percepito altro reddito da lavoro per i mesi di aprile e maggio 2020; • di non essere già percettore del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto CuraItalia, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del DL-Rilancio4; • di non essere già percettore del reddito di cittadinanza.

33) COSA SI INTENDE PER ALTRO REDDITO DA LAVORO?

Ai sensi del Decreto Ministeriale, per reddito da lavoro – che esclude il beneficio dell’art. 98 si intendono i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 dello stesso decreto nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Si ricorda che se si continua a percepire regolarmente il compenso previsto per i mesi di aprile e maggio 2020 della collaborazione sportiva, non si ha diritto all’indennità.

34) QUALI SONO I REDDITI ASSIMILATI CHE ESCLUDONO IL MIO DIRITTO ALL’INDENNITÀ?

Ai sensi dell’articolo 50 TUIR, per redditi assimilati da lavoro si considerano:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
  • le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
  • le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
  • le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
  • le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
  • le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale; • le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
  • gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
  • i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).

35) POSSIEDO REDDITO DA TERRENO, FABBRICATO O FINANZIARIO. HO DIRITTO ALL'INDENNITÀ?

Ove ricorrano gli altri requisiti dell'art. 96, sì: il reddito da terreno, fabbricato o finanziario non è preclusivo del diritto all'indennità.

36) È PREVISTO UN TERMINE DI SCADENZA DELLE DOMANDE?

Sì, le domande andranno presentate attraverso la piattaforma informatica entro il termine perentorio del 15 giugno 2020.

37) COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

 La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14 di lunedì 8 giugno 2020 sul sito di Sport e Salute.

38) QUAL È LA PROCEDURA? (vale per tutte le FAQ su problemi tecnici o di registrazione)

La procedura prevede tre fasi:

1. la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare - non prima delle ore 14.00 del giorno 8 giugno 2020 - un SMS con il proprio codice fiscale (tutto attaccato, senza altri spazi o parole) al numero 3399940875. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione (codice univoco) e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;

2. l’accreditamento: per iscriversi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;

3. la compilazione e l’invio della domanda: immediatamente a seguito dell’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

Per l’invio della domanda si consiglia di utilizzare PC o tablet, altrimenti potrebbero esserci problemi nel caricamento degli allegati.

39) A COSA SERVE L’SMS DI PRENOTAZIONE?

È fondamentale al fine di ottenere il codice univoco e  la fascia oraria in cui poter compilare la domanda sulla piattaforma informatica. Da ogni cellulare si può fare richiesta per un solo codice fiscale, in quanto il codice univoco viene associato al numero di telefono utilizzato.

40) COSA SUCCEDE SE NON RICEVO IL MESSAGGIO SMS DI RISPOSTA?

Se non dovessi ricevere il messaggio di risposta alla prenotazione si consiglia di verificare:

  • di aver scritto correttamente il codice fiscale, senza spazi e senza altri caratteri;
  • di aver inviato l’SMS al numero di cellulare corretto;
  • di aver inviato l’SMS non prima delle ore 14.00 dell’8 giugno 2020;
  • di avere un piano tariffario che consente l’invio di SMS o di avere credito disponibile

Se non ricevi il messaggio di risposta in tempi brevi puoi provare a inviare altro SMS da numero di cellulare diverso o da dispositivo differente.

L’SMS va comunque inviato da un numero di cellulare italiano

41) NON SONO RIUSCITO AD ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA NELLA FASCIA ORARIA INDICATA DALL’SMS, COSA POSSO FARE?

Potrai richiedere un nuovo appuntamento inviando un SMS oppure, se l’appuntamento è scaduto, potrai accedere alla piattaforma dalle ore 24.00 alle ore 7.00 del mattino. Si potrà comunque accedere alla piattaforma fino alle ore 24.00 del 15 giugno 2020.

42) HO PERDUTO I DATI CONTENUTI NELL’SMS DI RISPOSTA, COSA POSSO FARE?

Anche in questo caso, potrai fare una nuova richiesta inviando un SMS

43) NON MI RICORDO LA PASSWORD COSA DEVO FARE?

E' possibile modificare la password direttamente nella relativa pagina di accesso alla piattaforma sul “hai dimenticato la password”

44) QUANDO SI PUÒ RITENERE COMPLETATA LA DOMANDA?

Al momento dell’invio della domanda sulla piattaforma informatica di Sport e Salute. Riceverai una mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato in piattaforma (se non la ricevi verifica tra la posta indesiderata o SPAM).

45) HO PRESENTATO DOMANDA, MA HO FATTO UN ERRORE, LA POSSO CORREGGERE?

No. Se hai già presentato la domanda ciò significa che la hai anche inviata a Sport e Salute. Le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per completare la domanda potranno essere presentate soltanto in sede di soccorso istruttorio ed esclusivamente attraverso la piattaforma con le modalità che verranno indicate dalla società. In nessun caso però possono essere prese in considerazione rettifiche arrivate via mail.

46) POSSO PRESENTARE LA DOMANDA ANCHE PER UN’ALTRA PERSONA?

No, ogni soggetto può presentare soltanto la propria domanda.

47) SONO IL TITOLARE DI UN’ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA/PATRONATO, POSSO PRESENTARE DOMANDA CUMULATIVAMENTE PER CONTO DEI COLLABORATORI?

No, solo l’avente diritto può presentare domanda.

48) L’ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ TITOLARE DELLA COLLABORAZIONE DOVRÀ CONFERMARE QUELLO CHE HO CERTIFICATO?

In fase di verifica, Sport e Salute richiederà all’Associazione/Società Sportiva di confermare le dichiarazioni fatte al momento della presentazione della domanda. Suggeriamo di far verificare alla tua associazione quale mail abbia inserito nel Registro del Coni, la comunicazione arriverà a quell’indirizzo.

49) QUALI SONO I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA?

 Sono previsti dal Decreto Ministeriale e sono:

a) fotocopia fronte/retro del documento di identità inserito nella domanda;

b) copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico ovvero attestazione dell'organismo sportivo committente da cui risultino i dati anagrafici (tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza e recapiti di posta elettronica e certificati), dati relativi alla collaborazione sportiva (tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione) nonché la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa, tra l’altro alla preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, ridotto, cessato o sospeso in conseguenza dell'emergenza;

c) solo in assenza della copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020.

50) COSA SI INTENDE PER QUIETANZA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL COMPENSO?

Il documento deve avere la funzione di ufficializzare e certificare il pagamento. Si considera pertanto quietanza ogni documento che contenga i seguenti elementi essenziali: parti coinvolte (collaboratore e soggetto per cui ha svolto la collaborazione), importo pagato; data e causale del pagamento (cedolino, ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente).

51) DOVE POSSO TROVARE IL CODICE FISCALE DELL’ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA?

Consultando il Registro pubblico Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI, cui puoi accedere da questo link: https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html sportesalute.eu

52) SPORT E SALUTE MI HA RICHIESTO INTEGRAZIONI. ENTRO QUANDO LE DEVO FORNIRE?

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, altrimenti la domanda decade.  

53) QUANDO RICEVERÒ IL CONTRIBUTO?

Ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato entro 15 giorni dalla ricezione della domanda o dalla successiva data di integrazione dei documenti.

54) COME RICEVERÒ IL CONTRIBUTO?

Il contributo verrà trasferito esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrispondente al codice IBAN indicato nella domanda.

55) AVRÒ UNA RICEVUTA DELLA DOMANDA?

Sì, Sport e Salute certificherà il momento del ricevimento della domanda e all’utente verrà inviata la ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda.

56) COME VA COMPILATO IL CAMPO “IBAN” SULLA PIATTAFORMA?

È fondamentale che questo campo venga compilato correttamente, per poter consentire che i flussi di pagamento siano poi indirizzati verso l’effettivo beneficiario. L’IBAN è costituito da 27 caratteri alfanumerici (sempre maiuscoli e senza caratteri speciali) e deve essere quello fornito direttamente dalla banca sul quale il beneficiario ha aperto il proprio conto. Si richiede di controllare con grandissima attenzione, se no il pagamento dell’importo non potrà avvenire.

57) L’IBAN PUÒ RIFERIRSI ANCHE AD UN CONTO CO-INTESTATO?

Sì.

58) L’IBAN PUÒ RIFERIRSI AD UN CONTO DI CUI NON SI È INTESTATARI?

No.

59) IL CONTO CORRENTE (PER IL QUALE INDICARE L’IBAN) DEVE ESSERE APERTO IN ITALIA?

Suggeriamo di sì, i pagamenti esteri comportamento un supplemento di istruttoria che potrebbe ritardare il pagamento.

60) PUÒ ESSERE INSERITO L’IBAN DI UN CONTO CORRENTE POSTALE?

Sì.

61) SI PUÒ RICEVERE IL PAGAMENTO SU UNA CARTA POSTEPAY?

Sì, esclusivamente nel caso di Postepay Evolution, e sempre che sia effettivamente dotata di IBAN.

62) MIO FIGLIO È MINORENNE E NON HA UN CONTO CORRENTE, PUÒ INDICARE QUELLO DI UN FAMILIARE?

Sì.

63) NON HO UN IBAN, POSSO USARE QUELLO DI……

No, per garantire che l'indennità venga erogata a favore dell'avente diritto, l'IBAN deve essere riferito a un conto di cui si è intestatari o cointestatari.

64) È PREVISTA L’ELABORAZIONE DELLA CU (CERTIFICAZIONE UNIFICATA) PER L’EMOLUMENTO RICEVUTO?

Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione (IRPEF) e, pertanto, sarà liquidato per l’intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell’importo la dichiarazione fiscale, nei termini e nelle modalità di legge.

65) PERCHÉ È IMPORTANTE COMPILARE CON ATTENZIONE IL CAMPO “COMUNE DI RESIDENZA”?

La precisa compilazione e veridicità di tale campo è fondamentale, in quanto rappresenta un’informazione necessaria per consentire alla Società, nelle scadenze di legge, di elaborare la dichiarazione fiscale (CU) dei percipienti.

66) HO FATTO PER ERRORE DOMANDA ALL’INPS, DEVO RINUNCIARE?

Sì, le indennità di cui all’art. 98 e all’art. 84 del DL Rilancio (ex articolo 27 DL CuraItalia) non sono tra esse cumulabili. Per presentare domanda a Sport e Salute devi aver prima rinunciato alla domanda fatta all’INPS.

67) COMPATIBILITÀ CON SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Sì, in quanto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

68) COMPATIBILITÀ CON CASSA INTEGRAZIONE

No, l'indennità di cui all'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.

69) POSSO FARE LA DOMANDA PER MIA MAMMA/CUGINA/FIDANZATA?

Sì, purché la domanda sia fatta in nome dell'avente diritto e che i dati richiesti (IBAN compreso) corrispondano a quelli dell'avente diritto. 

70) HO UN COMPENSO ORARIO/A PERCENTUALE/A PRESTAZIONI E NON MENSILE, COME FACCIO A RIEMPIRE IL CAMPO “COMPENSO PREVISTO DAL CONTRATTO”?

L'informazione da inserire nel campo dovrà essere riferita ad un importo, che può essere anche relativo al compenso orario (es. 20,00), o a una stima effettuata sulla base della media mensile.