EROGAZIONE AUTOMATICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.
L’indennità per il mese di novembre 2020 è erogata automaticamente in favore dei Collaboratori Sportivi già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti di legge.
Pertanto, l’utente dovrà confermare la permanenza dei presupposti, anche per il mese di novembre 2020, compilando l’apposita dichiarazione, cliccando sul link fornito dalla mail che gli verrà inviata da Sport e Salute S.p.A. La dichiarazione dovrà, quindi, essere resa attraverso un “flag” nella maschera che comparirà cliccando sul link ricevuto.
I collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 e che renderanno la dichiarazione di conferma, riceveranno il pagamento dell’indennità per il mese di novembre 2020 automaticamente, senza dover presentare altra domanda.
Tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta, non riceveranno l’erogazione automatica.
Si precisa che Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l’assegnazione dell’indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici (ex art. 316-ter. c.p.).
FAQ
1) CHI HA DIRITTO ALL’EROGAZIONE AUTOMATICA DELL’INDENNITÀ PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020?
I titolari di rapporti di collaborazione sportiva, già beneficiari per uno o più mesi dell’indennità precedentemente concessa per marzo/aprile/maggio/giugno a norma dell'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali sussistano - anche per il mese di novembre 2020 - i relativi requisiti previsti dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e non ricorra alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal medesimo articolo.
2) HO RICEVUTO LA MAIL, CHE DEVO FARE?
Dopo aver letto la mail e preso visione delle FAQ, clicca sul link contenuto nella mail e, dopo aver verificato se hai diritto all’indennità e, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione:
- se ritieni di avere diritto – e che quindi persistano i presupposti e le condizioni di cui dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e non sia insorta una delle cause di incompatibilità (v. FAQ 4-5) – dovrai apporre il “flag” nelle prime due caselle della maschera;
- se ritieni che non sussistano più i presupposti per ricevere l'indennità, o sia insorta una delle cause di incompatibilità che avevi espressamente escluso con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (vedi FAQ 4-5), – dovrai apporre il “flag” nella casella apposita della rinuncia.
3) QUALI SONO I REQUISITI PREVISTI DALL’ARTICOLO 17, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137?
- Il rapporto di collaborazione tecnico sportivo deve riguardare i lavoratori che svolgono la loro attività in favore del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- I rapporti dovevano essere già attivi alla data del 28 ottobre 2020;
- L’attività, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere cessata, ridotta o sospesa nel mese di novembre 2020;
- Non bisogna aver percepito altro reddito da lavoro, né reddito di emergenza, né reddito di cittadinanza.
4) QUALI SONO I REQUISITI DI CUI AI PUNTI 3 E 5 DELL’AUTOCERTIFICAZIONE RESA CON L’ISTANZA PER LA PRECEDENTE INDENNITÀ CHE DEVONO PERMANERE ANCHE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020?
Le dichiarazioni rese nella prima autocertificazione, che devono permanere anche per il mese di novembre 2020 sono:
- non aver presentato richiesta e/o di non aver intenzione di presentarla e/o di non aver percepito le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prorogate e integrate dal decreto legge 14 agosto 2020, n.104, e di obbligarmi in ogni caso ad informare tempestivamente Sport e salute dell’eventuale assegnazione di una di tali indennità (punto 3);
- di non percepire e/o aver percepito altri redditi per il mese di novembre 2020, quali:
- reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
- reddito di emergenza di cui all’art.82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,
- redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR,
- redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR,
- pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222;
5) IL CAMPIONATO CUI FA RIFERIMENTO IL MIO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE È REGOLARMENTE IN CORSO, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’?
No, e quindi dovrai flaggare sulla casella rinuncio.
Se invece – come esclusiva conseguenza del Covid – il tuo rapporto sia ridotto, cessato o sospeso e dunque, per questo motivo, tu riceva un compenso ridotto oppure non lo riceva affatto, potrai flaggare sulla casella per la conferma dei requisiti.
6) IL CAMPIONATO IN CUI ARBITRO È REGOLARMENTE IN CORSO, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’?
No, il Covid-19 non incide sulle designazioni arbitrali.
7) HO RINUNCIATO ALL’INDENNITÀ PER IL MESE DI GIUGNO (OPPURE PER UNA O PIÙ DELLE ALTRE MENSILITÀ), MI ARRIVERÀ LA MAIL O DEVO PRESENTARE DOMANDA?
Se sei beneficiario di almeno una delle precedenti indennità, ti arriverà regolarmente la mail. Dopo aver verificato se sussistono i requisiti di legge potrai decidere se rinunciare, o meno, all’indennità.
8) HO UN CONTRATTO CON UN’ALTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA, DEVO RINUNCIARE?
No, dovrai rinunciare soltanto se non hai requisiti previsti dalla FAQ n. 3.
9) HO UN NUOVO CONTRATTO COMINCIATO A SETTEMBRE/OTTOBRE, DEVO RINUNCIARE?
No, dovrai rinunciare soltanto se non hai requisiti previsti dalla FAQ n. 3.
10) HO UN CONTRATTO/RAPPORTO GRATUITO, DEVO RINUNCIARE?
Si. L’indennità ristora i titolari di rapporti di collaborazione sportiva che prevedevano un compenso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Pertanto, dovrai rinunciare.
11) QUALI SONO LE INCOMPATIBILITA’ PREVISTE DALL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO “RISTORI” CHE IMPEDISCONO DI PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
Sono le prestazioni e le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto Rilancio, ovvero:
- Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori del settore agricolo;
- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
- Indennità per i lavoratori domestici.
L’indennità, inoltre, non può essere percepita da coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza.
12) COMPATIBILITÀ CON SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Sì, in quanto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
13) COMPATIBILITÀ CON CASSA INTEGRAZIONE
No, l'indennità di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.
14) A NOVEMBRE NON HO PERCEPITO E NON PERCEPIRÒ ALCUNA SOMMA, MA HO AVUTO UN LAVORO PART TIME NEI MESI PRECEDENTI, SONO ESCLUSO?
No, l'indennità è attribuita ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito, o abbiano percepito in parte, la relativa retribuzione per il mese di novembre 2020.
15) A NOVEMBRE HO RICEVUTO RATEO/SALDO DI UN LAVORO SVOLTO NEI MESI PRECEDENTI, POSSO FARE DOMANDA?
Sì, non devi aver percepito altro reddito per Il mese di novembre 2020 (v. FAQ 21, 22 e 23).
16) IL MIO CONTRATTO PREVEDE UN COMPENSO FORFETTARIO CHE STO CONTINUANDO A PERCEPIRE, POSSO PRESENTARE DOMANDA?
No, l’indennità è prevista soltanto per coloro che, a causa dell’emergenza, non percepiscono il reddito corrispondente al mese di novembre oppure hanno avuto, a causa del Coronavirus, una sospensione o riduzione del compenso.
17) NEL MESE DI NOVEMBRE HO SVOLTO O SVOLGERÒ ALCUNE ORE DI LEZIONE ON LINE E/O QUANDO L’ASSOCIAZIONE HA RIAPERTO AL PUBBLICO; PERTANTO, PERCEPIRÒ UN REDDITO DA COLLABORAZIONE SPORTIVA PER QUEL PERIODO. POSTO CHE LA LEGGE PREVEDE CHE IO NON DEBBA AVER PERCEPITO “ALTRO” REDDITO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020, POSSO PRESENTARE RICHIESTA DI CONTRIBUTO?
Sì, se a causa del Coronavirus c’è stata una riduzione delle attività e del compenso che avresti percepito.
18) L’INDENNITÀ SPORTIVA È CUMULABILE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA?
No. Il Decreto Ministeriale prevede espressamente che l’indennità non è riconosciuta a chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza nel mese di novembre 2020, anche parziale.
19) PERCEPISCO LA NASPI, POSSO PRESENTARE DOMANDA?
No. Poiché l’indennità NASpI è sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile (art. 6, comma 2, TUIR).
20) SONO TITOLARE DI PENSIONE O SONO ISCRITTO AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE, POSSO PRESENTARE DOMANDA?
No. Il Decreto Ministeriale non riconosce l’indennità qualora i soggetti siano titolari di pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, o che siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
21) PERCEPISCO LA PENSIONE DI INVALIDITÀ/ O LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, POSSO PRESENTARE LA DOMANDA?
Sì. Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono compatibili per quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del TUIR.
22) COSA SI INTENDE PER ALTRO REDDITO DA LAVORO?
Ai sensi del Decreto Ministeriale, per reddito da lavoro – che esclude il beneficio dell’art. 12 si intendono i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 dello stesso decreto nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Si ricorda che se si continua a percepire regolarmente il compenso previsto per il mese di novembre 2020 della collaborazione sportiva, non si ha diritto all’indennità.
23) QUALI SONO I REDDITI ASSIMILATI CHE ESCLUDONO IL MIO DIRITTO ALL’INDENNITÀ?
Ai sensi dell’articolo 50 TUIR, per redditi assimilati da lavoro si considerano:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).
24) POSSIEDO REDDITO DA TERRENO, FABBRICATO O FINANZIARIO. HO DIRITTO ALL'INDENNITÀ?
Ove ricorrano gli altri requisiti dell'art. 17, sì: il reddito da terreno, fabbricato o finanziario non è preclusivo del diritto all'indennità.
25) È PREVISTO UN TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEI REQUISITI?
Si, dovrai comunicare la conferma con le modalità di cui sopra (vedi FAQ 2) entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della mail.
26) COSA SUCCEDE SE NON CONFERMO I REQUISITI ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI?
Se non confermi la sussistenza dei requisiti entro il termine, Sport e Salute S.p.A. non potrà erogare l’indennità.
27) NON HO RICEVUTO LA MAIL E RIENTRO NELLA CASISTICA DEI SOGGETTI PER CUI SPORT E SALUTE HA RISCONTRATO UN’INCOERENZA CON I DATI PRESENTI NEI REGISTRI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’INPS, PERCHE’?
Perché, per i soggetti per i quali è stata riscontrata un’incoerenza tra i dati inseriti in piattaforma con i dati in possesso dell’INPS o dell'Agenzia delle Entrate, sono in corso i dovuti approfondimenti.
28) COME RICEVERÒ IL CONTRIBUTO?
Il contributo verrà trasferito esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrente corrispondente al codice IBAN indicato nella domanda. Per evitare rallentamenti del procedimento e ulteriori adempimenti, si chiede di verificare accuratamente, prima di inviare la domanda, che il codice IBAN inserito sia corretto e corrisponda al tuo conto corrente personale (non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari – a meno di richiedenti minorenni - Associazione o Società presso cui si collabora, ecc). Verifica, anche con il tuo istituto bancario, che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
29) HO CAMBIATO L’IBAN COME POSSO COMUNICARLO?
Per questa necessità, si potrà inviare una comunicazione all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
30) L’IBAN PUÒ RIFERIRSI ANCHE AD UN CONTO CO-INTESTATO?
Sì.
31) L’IBAN PUÒ RIFERIRSI AD UN CONTO DI CUI NON SI È INTESTATARI?
No. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, prima di inviare la domanda, si chiede di verificare accuratamente che il codice IBAN inserito sia corretto e corrisponda al tuo personale (non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari– a meno di richiedenti minorenni - Associazione o Società presso cui si collabora, etc.). Verifica anche con il tuo istituto bancario che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
32) IL CONTO CORRENTE (PER IL QUALE INDICARE L’IBAN) DEVE ESSERE APERTO IN ITALIA?
Preferibilmente sì, i pagamenti esteri comportamento un supplemento di istruttoria che potrebbe ritardare il pagamento.
33) PUÒ ESSERE INSERITO L’IBAN DI UN CONTO CORRENTE POSTALE?
Sì. Verifica anche con il tuo istituto che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
34) SI PUÒ RICEVERE IL PAGAMENTO SU UNA CARTA POSTEPAY?
Sì, esclusivamente nel caso di Postepay Evolution, e sempre che sia effettivamente dotata di IBAN. Verifica anche con il tuo istituto che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
35) MIO FIGLIO È MINORENNE E NON HA UN CONTO CORRENTE, PUÒ INDICARE QUELLO DI UN FAMILIARE?
Sì.
36) NON HO UN IBAN, POSSO USARE QUELLO DI……
No, per garantire che l'indennità venga effettivamente erogata a favore dell'avente diritto, l'IBAN deve essere riferito a un conto di cui si è intestatari o cointestatari. Non sarà possibile effettuare il pagamento utilizzando codici IBAN di altri soggetti, quali familiari – a meno di richiedenti minorenni - Associazione o Società presso cui si collabora, etc.).
37) È PREVISTA L’ELABORAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA PER L’EMOLUMENTO RICEVUTO?
Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione ai fini IRPEF e, pertanto, sarà liquidato per l’intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell’importo la dichiarazione fiscale, nei termini e nelle modalità di legge.
38) IN QUALI CASI SI PUO’ RITENERE CHE L’ATTIVITA’ SIA RIDOTTA/CESSATA/SOSPESA NEL MESE DI NOVEMBRE 2020?
La tua attività di collaboratore sportivo deve essere cessata, interrotta o deve aver subito una riduzione nel mese di novembre 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per “cessazione” si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD sia terminato definitivamente a causa del COVID-19 nel mese di novembre 2020;
Per “sospensione” si intente che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD si sia interrotto momentaneamente a causa del COVID-19 nel mese di novembre 2020;
Per “riduzione” si intende una diminuzione delle ore lavorate/dei compensi percepiti dalla ASD/SSD per il mese di novembre 2020;
39) IL MIO RAPPORTO SI È INTERROTTO A MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO ETC. E NON È PIÙ STATO RINNOVATO, POSSO CONFERMARE CHE È CESSATO A CAUSA DEL COVID-19?
Sì, ai fini dell'erogazione dell'indennità di novembre - di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – ai sensi di legge si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
Link utili:
Riportiamo l’elenco dei Decreti Legge e dei Decreti Ministeriali relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 connessi all'erogazione delle indennità per i Collaboratori Sportivi, partendo dal "DL Cura Italia" Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18.
Decreto Ministeriale del 6 aprile 2020
"DL Agosto" Decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il rilancio dell'economia
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