instagramlinkedintelegramcustom1youtubewhatsapp

Accesso civico generalizzato

Cosa si intende per accesso civico generalizzato?
Il diritto di accesso civico generalizzato, disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Come vanno presentate le richieste di accesso civico generalizzato?
Le richieste di accesso devono essere indirizzate ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e devono recare nell’oggetto la dizione “accesso civico generalizzato”.
La richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Qual è il termine per rispondere alle richieste di accesso civico generalizzato?
La risposta è fornita entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione.
In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/13.
La medesima disposizione stabilisce che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, la Società è tenuta a darne comunicazione al controinteressato e al richiedente.

Per consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta, i dati e documenti non possono essere inviati prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di accesso da parte del controinteressato (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 12).

Quali sono i limiti e le esclusioni per l’accesso?
Si può escludere o limitare l'accoglimento della richiesta dando opportuna motivazione, se la richiesta attiene ad informazioni/dati/documenti che possono creare un pregiudizio alla tutela degli interessi previsti dall'art. 5-bis, commi 1,2,3, d.lgs. n. 33/2013 (interessi pubblici, interessi privati, segreto di stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge).
In caso di limitazioni parziali ai documenti/informazioni richiesti, si consentirà l'accesso alle altre parti e/o dati del documento.

Cosa succede in caso di rigetto totale o parziale dell'istanza o mancata risposta?
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il RPCT, entro il termine di venti giorni, esamina la richiesta e a decide in merito alla stessa.
Nel caso di diniego a tutela degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a) (tutela dei dati personali), il RPCT deve sentire il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
Dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPTC viene sospeso fino al ricevimento del parere e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'art. 116 Codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.